La vicenda che vede contrapposto lo stilista Roberto Cavalli alla collega siciliana Luciana Cavalli è singolare.
Secondo quanto è dato apprendere dai giornali e pur senza conoscere il dettaglio delle carte processuali, i tratti essenziali della vicenda sarebbero questi: l’imprenditore fiorentino, titolare di un marchio noto a livello globale, avrebbe convenuto in giudizio l’omonima stilista lamentando la violazione del proprio marchio e, più in generale, un’azione di concorrenza sleale in suo danno, chiedendo, perciò, l’inibizione all’ulteriore utilizzo del segno distintivo, accompagnata da una richiesta risarcitoria pari a diecimila euro per ogni giorno di uso improprio del marchio stesso.
Insomma, secondo Roberto Cavalli, i consumatori, in ragione della notorietà dei suoi segni distintivi, potrebbero essere indotti a ritenere che i prodotti contrassegnati dal marchio “Luciana Cavalli” siano da ricondurre alle sue imprese. Luciana Cavalli, dal canto suo, a fronte di questa iniziativa giudiziaria, rivendica l’anteriorità della propria attività d’impresa (risalente addirittura agli anni ’30), come di utilizzo e registrazione del segno, riconducibile ai primi anni ’80, con un dominio internet attivo da oltre 6 anni.
Alla luce di questa sintetica ricostruzione dei fatti, la singolarità della vicenda, dunque, è data dal fatto che non siamo dinanzi al (più comune) fenomeno di “agganciamento” del marchio notorio da parte di realtà economiche minori ed emergenti, bensì a quello – per certi versi opposto – del titolare di un marchio notorio intenzionato a far valere la “forza” del proprio segno anche rispetto ad una impresa ed un marchio preesistenti e dotati di una propria autonoma storia industriale.
L’impressione, formata sui fatti narrati dai quotidiani ed in assenza della carte processuali (è bene ribadirlo!), è che l’azione promossa da Roberto Cavalli non sia di quelle che possano trovare facile risposta favorevole dinanzi alle sezioni specializzate in materia di marchi e brevetti.
Innanzitutto, infatti, parrebbe esservi il problema, di difficile valicabilità, della anteriorità di uso e registrazione da parte della stilista siciliana (secondo quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 30/05 – Codice della Proprietà Industriale), come pure quello dell’incontestabile diritto della Sig.ra Luciana Cavalli di utilizzare il proprio nome nell’esercizio dell’attività d’impresa (cfr. artt. 8, co. 2, e 21, co. 1, d.lgs. n. 30/05). Va detto pure, in ogni caso, che il marchio della Cavalli siciliana, di là da ogni ulteriore e differente valutazione di merito, si sarebbe comunque convalidato in ragione del pubblico utilizzo (decisiva qui può essere la circostanza dell’esistenza di un dominio internet) che ne è stato fatto per ben oltre cinque anni consecutivi nel silenzio – rectius, “tolleranza” nella formula dell’art. 28 d.lgs. n. 30/05 – del Cavalli fiorentino. In una situazione del genere, il titolare del marchio posteriore (Roberto Cavalli) non può opporsi all’uso di quello anteriore (Luciana Cavalli).
Ad ogni modo, soprattutto se l’iter cronologico delle registrazioni dei marchi dovesse essere confermato con anteriorità di quello di Luciana Cavalli, saremmo qui dinanzi ad un fenomeno, non infrequente, di oramai consolidata coesistenza di marchi simili, ove quello notorio (“Roberto Cavalli”), posteriore, si è consolidato ed affermato in parallelo a quello, meno noto ed anteriore (“Luciana Cavalli”), della stilista siciliana.
In definitiva, pur in attesa dell’orientamento che esprimerà la corte adita, possiamo supporre che, con buona probabilità, Roberto Cavalli dovrà rassegnarsi a (continuare a) condividere parte del proprio marchio con quello di Luciana Cavalli.
Prof. avv. Virgilio D’Antonio - Professore di Diritto della Comunicazione Pubblicitaria e di Diritto Comparato dell’Informazione e della Comunicazione (Università degli Studi di Salerno) - Professore di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione (Università degli Studi della Basilicata)













2 Commenti on "Diritto al marchio! Sulla vicenda “Cavalli vs. Cavalli” risponde il Prof. Avv. Virgilio D’Antonio"
Pienamente d’accordo con la tesi del Prof. Avv.
D ‘ Antonio…..
Data la singolarità della vicenda, mi permetto, ironicamente, la seguente citazione.
“Se non avessimo un sistema brevettuale, sarebbe irresponsabile raccomandare di istituirne uno.
Visto che già lo abbiamo da tanto tempo, sarebbe irresponsabile raccomandarne l’abolizione.”
(Fritz Machlup)
Avv.
Benedetta Sirignano
volevo solo dire che non mi frega proprio niente del marchio e delle rivendicazioni di roberto cavalli anzi spero che perda ….ho vito la puntata delle iene e certamente il …………..cavall roberto non ci ha fatto una bella figura sono indignata chi e’ fortunato e ha tanti soldi dovrebbe essere ancora piu’ attento a quello che fa.Per chi non capisce volevo solo dire che il cavalli roberto usa una tecnica per sabbiare i suoi jans che pocura la morte….si si proprio la morte e lui ha pensato bene di non aderire adm una campagna per abolire questo metodo di sbiancatura dei jans. si e’ preso la responsabilita’ di continuare a far morirre la gente ………….ricordatevelo quando andate a comprare la merce di cavalli roberto